Art. 194. Disposizioni di carattere generale.
1. In tutte le
ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione
consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali
contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689[Nota1],
salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.
[Nota1]Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.